A partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è vietata la presentazione di certificati agli Organi della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e ai privati gestori di pubblici servizi(acqua, gas, luce, ecc.).
Tali Enti, infatti, devono acquisire d'ufficio le informazioni che il cittadino autocertifica indicando gli elementi indispensabili al reperimento dei dati richiesti.
Pertanto tutti i certificati dal 1 gennaio 2012 verranno rilasciati con la seguente indicazione:
”Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Dal 1° Gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati.
Lo stabilisce la legge di stabilità del novembre scorso che attua una completa decertificazione, cioè eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi.
Infatti ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n 183 "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive"a partire dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Questo significa che le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Sui certificati rilasciati dalla Segreteria, quindi, verrà apposta, a pena di nullità dei certificati stessi, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Pertanto è necessario che i cittadini si rivolgano direttamente all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato, senza munirsi di certificato perchè le Amministrazioni ed i Gestori dal 1 gennaio 2012 non possono più richiedere nè accettare i certificati anagrafici.
Spetterà quindi all'Ente pubblico o al Gestore di pubblico servizio acquisire d'ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei e opportuni controlli presso gli uffici competenti.
Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Al fine di favorire, pertanto, la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e di completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, riteniamo utile fornire in questo spazio una panoramica della normativa vigente in materia correlata da direttive, circolari e note esplicative del Ministro per la P.A. e la semplificazione e del MIUR oltre alla modulistica per l'autocertificazione.
Per eventuali approfondimenti, indicazioni operative, aggiornamenti è comunque
possibile consultare il sito del Dipartimento della funzione pubblica. www.funzionepubblica.gov.it
NORMATIVA
- Nota MIUR Dipartimento per l'istruzione prot. AOODGPER 9107 del 29/11/1012;
- Nota MIUR Dipartimento per l'istruzione prot. 1027 del 30/05/2012;
- Circolari n. 5 Funzione Pubblica del 23/05/2012;
- Circolare n. 3 funzione pubblica del 17/04/2012;
- Legge 35 del 04/04/2012 convenzione del D.L. 5 del 09/02/2012 art. 7;
- Direttiva n. 14 funzione Pubblica del 22/12/2011;
- Legge 183/2011 art. 15.
MODULISTICA Allegata
- Dichiarazione dell'atto di notorietà;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Richiesta certificati per alunni;
- Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia.
- Richiesta certificato.